Con la sentenza dell’11 febbraio 2026, il Tribunale dell’Unione Europea ha chiarito un principio di particolare rilievo in materia di detrazione IVA: uno Stato membro non può impedire al contribuente di detrarre l’IVA relativa a un’operazione effettuata in un certo periodo d’imposta solo perché la fattura è stata ricevuta nel periodo successivo, purché il soggetto passivo disponga della fattura prima di presentare la dichiarazione per il periodo interessato.
Il caso
La controversia nasce in Polonia, dove la normativa nazionale prevedeva che il diritto alla detrazione potesse essere esercitato esclusivamente nel periodo in cui la fattura veniva ricevuta, anche se l’operazione imponibile era stata effettuata in un momento precedente.
In applicazione di tale disciplina, a una società è stata negata la possibilità di detrarre l’IVA relativa a operazioni riferite a un determinato periodo d’imposta, in quanto le fatture erano state emesse e ricevute solo nel periodo successivo.
La decisione del Tribunale UE
Il Tribunale ha ritenuto che questa impostazione sia in contrasto con gli articoli 167, 168(a) e 178(a) della Direttiva IVA, nonché con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità.
In particolare, la sentenza ribadisce alcuni punti fondamentali:
- Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’IVA diventa esigibile, ossia quando l’operazione è effettuata.
- Il possesso della fattura rappresenta una condizione formale per l’esercizio del diritto, ma non ne determina la nascita.
- Se il contribuente è in possesso della fattura al momento della presentazione della dichiarazione, deve poter esercitare la detrazione nel periodo in cui l’operazione è stata effettuata, anche se la fattura è stata ricevuta successivamente.
Il Tribunale sottolinea, inoltre, che imporre un differimento automatico della detrazione viola il principio di neutralità dell’IVA, in quanto obbliga il soggetto passivo a sostenere un onere finanziario temporaneo non coerente con la logica del sistema.