La Corte di giustizia tributaria di Milano ha respinto il ricorso di una società che chiedeva il rimborso di oltre 1,3 milioni di euro di Ires, relativo a una plusvalenza realizzata su una partecipazione estera in liquidazione.
Al centro della controversia il regime Pex (Participation exemption), che prevede l’esenzione del 95% delle plusvalenze da partecipazioni, e il requisito della residenza non privilegiata della società partecipata, da verificare attraverso il test di tassazione effettiva (Etr/Ntr).
La Cgt Milano ha confermato l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: nel caso di partecipazioni controllate liquidate all’interno del gruppo, la verifica dell’Etr deve essere effettuata anno per anno sin dall’inizio del possesso, senza poter limitare l’analisi al solo quinquennio precedente.
La mancata disponibilità della documentazione necessaria a ricostruire i dati fiscali storici non è stata ritenuta sufficiente per ottenere il rimborso, confermando l’importanza della corretta conservazione delle informazioni relative alle partecipazioni estere.